Art. 29.
(Contributi deducibili).

      1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai sensi di quanto stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.